Nel contratto di agenzia le clausole di esclusiva e di non concorrenza rappresentano due snodi fondamentali nella regolazione dei rapporti tra agente e preponente. Sono clausole che, se da un lato tutelano la stabilità del rapporto e la lealtà commerciale, dall’altro possono incidere in modo significativo sulla libertà d’impresa e sulla capacità dell’agente di sviluppare la propria attività.
L’esclusiva nel contratto di agenzia
L’articolo 1743 del codice civile stabilisce che il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere incarichi di agenzia per imprese concorrenti.
Si tratta di una disposizione che delinea un principio di reciprocità: l’agente ha diritto ad un’area operativa riservata, ma in cambio deve garantire lealtà e impegno esclusivo nei confronti del mandante.
Nella prassi, tuttavia, la clausola di esclusiva è derogabile e può conseguentemente essere modulata contrattualmente in diversi modi. È possibile, ad esempio, limitare l’esclusiva solo ad alcuni prodotti o canali distributivi, oppure circoscriverla a determinati clienti strategici. La giurisprudenza, in più occasioni, ha ribadito che l’esclusiva non deve necessariamente avere carattere assoluto, ma può essere calibrata in base alla concreta organizzazione del mercato di riferimento. E’ inoltre possibile prevedere un’esclusiva unilaterale, a carico del solo agente o del solo preponente, o un contratto privo di esclusiva.
Un aspetto di rilievo riguarda la violazione dell’esclusiva: se il preponente nomina un secondo agente nella stessa zona o ramo di attività, l’agente leso può chiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto per inadempimento. Allo stesso modo, l’agente che opera per imprese concorrenti senza autorizzazione viola un obbligo essenziale e il preponente può quindi reagire risolvendo il contratto per grave inadempimento o effettuando un recesso per giusta causa con effetto immediato.
La clausola di non concorrenza post-contrattuale
Diverso è il caso della clausola di non concorrenza che opera dopo la cessazione del rapporto di agenzia. L’articolo 1751-bis del codice civile consente alle parti di pattuire un obbligo di astensione da attività concorrenti per un periodo massimo di due anni dalla cessazione del contratto.
Questa clausola, però, è soggetta a condizioni stringenti: deve essere stipulata per iscritto, deve riferirsi a una determinata zona, clientela e genere di beni o servizi, e deve prevedere un corrispettivo economico a favore dell’agente.
La Corte di Cassazione ha di recente assunto una posizione diversa in tema di corrispettivo precisando che è possibile escluderlo, posto che la sua esistenza non è prevista a pena di nullità né a garanzia di un interesse di ordine pubblico.
Profili di equilibrio e tutele per le parti
In sintesi, le clausole di esclusiva e non concorrenza sono strumenti legittimi di regolazione del rapporto, ed è opportuno che rispettino i principi di proporzionalità e di equilibrio tra gli interessi in gioco. L’agente ha diritto a un ambito di operatività che gli consenta di svolgere efficacemente la propria attività, mentre il preponente può pretendere una collaborazione leale e coerente con i propri obiettivi commerciali.
Nella prassi, una corretta redazione di queste clausole richiede attenzione sia alla normativa vigente sia agli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Ogni formulazione eccessiva o ambigua può generare contenzioso, incidendo negativamente sul rapporto fiduciario che costituisce la base stessa del contratto di agenzia.
Riflessioni operative per una corretta redazione delle clausole
L’esperienza professionale insegna che la prevenzione dei conflitti passa sempre da una scrittura contrattuale chiara, calibrata e consapevole. Una clausola di esclusiva o di non concorrenza ben redatta non deve servire a “limitare” la controparte, ma a definire in modo trasparente i confini entro cui ciascuno può operare con serenità, tutelando al contempo il valore economico e relazionale costruito nel tempo.


