Il ruolo dell’agente generale
Nel panorama della distribuzione commerciale, la figura dell’agente generale riveste un ruolo di crescente rilievo, in particolare nei settori assicurativi e finanziari. A differenza del semplice agente, l’agente generale è spesso investito di responsabilità più ampie: coordina una rete di agenti e gestisce attività organizzative complesse che devono tuttavia necessariamente affiancarsi a una prevalente attività di promozione della conclusione di contratti. In altri termini è necessario che l’agente generale sia anzitutto un agente ed effettui attività di organizzazione e coordinamento solo in via accessoria. Queste particolarità comportano dubbi e controversie sulla base imponibile da considerare per la concreta quantificazione dell’indennità di fine rapporto alla cessazione dell’incarico, ammesso che ne sussistano i relativi requisiti.
La disciplina dell’indennità secondo l’art. 1751 c.c.
L’indennità di fine rapporto, disciplinata dall’articolo 1751 del Codice Civile, rappresenta una tutela fondamentale per l’agente. Tale norma prevede che, in presenza di determinati presupposti, l’agente abbia diritto a un’indennità al termine del contratto. In particolare, l’indennità è dovuta quando l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha significativamente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, e il preponente continui a beneficiare, anche dopo la cessazione del rapporto, di tali relazioni commerciali. Il riconoscimento dell’indennità deve inoltre rispondere ad equità, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Le peculiarità del rapporto con l’agente generale
Nel caso dell’agente generale, la questione si complica. Non è infatti sempre scontato che tutti i compensi percepiti dall’agente generale vadano considerati quale base imponibile per la quantificazione dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., che come noto stabilisce un limite massimo costituito da una annualità di provvigioni da calcolarsi sulla base della media di quelle percepite negli ultimi 5 anni di durata del contratto o nell’intero rapporto, se di durata inferiore a 5 anni. L’agente generale infatti di norma riceve un compenso costituito da una provvigione da calcolarsi sugli affari dallo stesso promossi e conclusi dal preponente, oltre a una c.d. over provvigionale calcolata sui volumi realizzati dagli agenti coordinati. Quest’ultima parte del corrispettivo, che in molti casi è costituita da importi rilevanti, è stata oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza per verificare se sia o meno da considerare per la concreta quantificazione dell’indennità di fine rapporto.
I criteri della giurisprudenza
La giurisprudenza ha affrontato la tematica in alcune pronunce di merito e di Cassazione (relative a promotori finanziari), escludendo dalla base imponibile sulla quale calcolare l’indennità di fine rapporto i compensi ricevuti dall’agente generale a titolo di over provvigionali sui volumi realizzati dagli agenti coordinati, anche al fine di evitare che il preponente debba riconoscere l’indennità due volte sui medesimi volumi di fatturato realizzati.
Considerazioni conclusive
In definitiva, ogni qualvolta si ritenga opportuno inserire nella propria rete distributiva un agente generale, va anzitutto tenuto presente che questa tipologia di agente deve rispettare le caratteristiche del contratto di agenzia e quindi l’agente deve in via principale svolgere attività di promozione della conclusione di contratti, così come previsto dall’art. 1742 c.c. L’attività di coordinamento e organizzazione di altri agenti, a cui può affiancarsi anche l’attività di selezione di potenziali agenti, va invece considerata come attività accessoria. Infine, in termini di quantificazione dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., va considerato l’orientamento giurisprudenziale che esclude dalla base imponibile i compensi ricevuti dall’agente per attività di coordinamento, selezione e organizzazione, con la conseguente riduzione degli importi da riconoscere all’agente, ammesso che sussistano i requisiti di cui all’art. 1751 c.c.


