A cura dell’Avv. Alberto Venezia
1. Premessa
Il contratto di agenzia, regolato dal Codice Civile agli articoli 1742 e seguenti e, laddove applicabili, dagli accordi economici collettivi di diritto comune (aec), è un accordo di collaborazione e di durata tra un preponente (produttore o distributore di beni o servizi) e un agente (che promuove la conclusione di contratti all’interno di una zona). Nell’ambito di tale rapporto, può essere previsto un patto di non concorrenza post-contrattuale, volto a tutelare il patrimonio commerciale dell’impresa e la clientela del preponente oltre a quella apportata e sviluppata dall’agente, anche dopo la cessazione del rapporto. Questo istituto può considerarsi come una sorta di estensione del patto di non concorrenza connaturato al diritto di esclusiva e rappresenta una significativa eccezione al principio generale di libertà imprenditoriale, e per tale ragione è sottoposto a limiti stringenti e ben definiti.
2. La disciplina normativa
Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1751-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, in attuazione della Direttiva 86/653/CEE. Tale disposizione stabilisce che:
“Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria.
In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
- alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
- all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.”
Il diritto all’indennità è stato inserito nella norma dall’art. 23, comma 1, L. 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), a decorrere dal 1° giugno 2001. A norma dell’art. 23 della stessa legge, le disposizioni di cui a tale comma si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria (il solo aec commercio lo prevede per le Srl), a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali.
3. Natura e funzione del patto
Il patto ha natura obbligatoria, non reale, e costituisce un accordo autonomo rispetto al contratto principale, sebbene ad esso collegato. La sua funzione è duplice:
- Difensiva, poiché tutela il preponente dal rischio che l’agente, cessato il rapporto, possa utilizzare a proprio vantaggio (o di terzi concorrenti) le informazioni commerciali acquisite e la clientela apportata e sviluppata oltre a quella esistente;
- Economica, in quanto preserva il valore degli investimenti aziendali effettuati sul mercato di riferimento e il relativo avviamento.
4. I requisiti di validità
a) Forma scritta
Il requisito della forma scritta è essenziale e ha natura ad substantiam: la mancata redazione per iscritto comporta la nullità del patto.
b) Ambito oggettivo e soggettivo
Il patto deve essere circoscritto:
- alla zona geografica in cui l’agente operava;
- alla clientela effettivamente servita;
- al genere di beni o servizi oggetto del contratto.
Tali limiti devono essere determinati o determinabili, onde evitare una restrizione eccessiva e indeterminata della libertà dell’agente.
c) Durata
La durata massima è di due anni dalla cessazione del rapporto. Ogni previsione di durata ulteriore è considerata nulla per la parte eccedente.
5. Obbligazione accessoria e indennizzo
Il patto di non concorrenza, incidendo sulla libertà di iniziativa economica dell’agente, dovrebbe essere remunerato.
Sono previsti limiti di applicabilità soggettiva del diritto all’indennità e va altresì segnalato un recente indirizzo giurisprudenziale che consente che le parti si accordino per non riconoscere all’agente alcuna indennità, purché la previsione sia espressa.
Gli aec invece, laddove applicabili, stabiliscono invece criteri precisi di quantificazione.
6. Rapporti con l’indennità ex art. 1751 c.c.
L’indennità per il patto di non concorrenza post, se dovuta, si aggiunge all’indennità di fine rapporto nonostante il testo della direttiva preveda la presenza di un patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto come uno degli elementi da considerare per la quantificazione dell’indennità di fine rapporto e non come un’obbligazione in forza della quale riconoscere un’indennità aggiuntiva.
7. Violazione del patto e rimedi
La violazione del patto espone l’agente a:
- Richiesta di risarcimento del danno, nella misura necessaria a reintegrare il preponente nelle perdite subite;
- Applicazione di penali laddove contrattualmente previste, che possono tuttavia essere ridotte laddove manifestamente eccessive;
- Inibitorie giudiziarie allo svolgimento dell’attività, laddove il preponente dimostri la violazione dell’obbligo e un rischio concreto (periculum) in ordine alla sottrazione o storno di clientela.
È opportuno, in sede redazionale, predisporre clausole di salvaguardia, come l’automatismo della penale e la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
8. Conclusioni
Il patto di non concorrenza post-contrattuale costituisce un efficace strumento di protezione della clientela apportata e sviluppata, così come del know-how commerciale, ma deve essere utilizzato con cautela, tenendo conto delle difficoltà connesse alla concreta efficacia e alle possibilità di agire efficacemente in giudizio per ottenerne la tutela in caso di violazioni. Va infine valutata l’opportunità di escludere contrattualmente il diritto all’indennità considerando le recenti aperture della giurisprudenza in questo senso.
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