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Il contratto di agenzia rappresenta una delle forme più diffuse di collaborazione commerciale nell’ambito della distribuzione dei beni e dei servizi. Disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del Codice Civile, esso si configura come un contratto tipico, a prestazioni corrispettive, mediante il quale una parte – l’agente – assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra – il preponente – la conclusione di contratti in una determinata zona e per una specifica categoria di affari.

La disciplina normativa comprende anche gli accordi economici collettivi c.d. di dritto comune (aec), che si affiancano alle previsioni del codice civile, e che risulteranno applicabili laddove entrambe le parti siano iscritte alle associazioni stipulanti o nel caso in cui gli stessi siano richiamati espressamente o implicitamente nel singolo contratto di agenzia.

Caratteri essenziali e natura giuridica

L’elemento distintivo del contratto di agenzia è la stabilità dell’incarico, che lo differenzia nettamente da altre figure contrattuali come i procacciamento d’affari o la rappresentanza occasionale. L’agente non è subordinato al preponente – il che esclude l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato – ma agisce in autonomia, seppur nel rispetto delle istruzioni impartitegli e nell’ambito dell’incarico ricevuto.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno il potere di rappresentanza in capo all’agente. In mancanza, il contratto stipulato dal terzo sarà perfezionato solo con l’accettazione del preponente.

Obblighi dell’agente e del preponente

L’agente è tenuto a:

  • promuovere con diligenza e buona fede la conclusione dei contratti;
  • osservare le istruzioni del preponente;
  • fornire le informazioni rilevanti sull’andamento del mercato;
  • rispettare l’esclusiva territoriale, se pattuita.

Il preponente, dal canto suo, deve:

  • fornire all’agente la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività;
  • corrispondere le provvigioni dovute in base ai contratti conclusi;
  • comunicare all’agente, entro termini ragionevoli, l’accettazione o il rifiuto delle proposte raccolte.

Provvigioni

Il diritto alla provvigione è uno degli aspetti centrali del rapporto. L’agente ha diritto alla provvigione:

  • su tutti i contratti conclusi grazie al suo intervento;
  • su quelli conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui acquisiti o a lui riservati.

L’art. 1748 c.c. regola in modo puntuale la maturazione e l’esigibilità della provvigione, nonché l’obbligo di rendicontazione periodica da parte del preponente. In caso di mancato pagamento, si applica la disciplina del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Indennità di fine rapporto

Uno dei temi più delicati nella prassi è la cessazione del contratto e il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 c.c., come modificato in attuazione della Direttiva 86/653/CEE.

L’agente ha diritto a un’indennità se ha apportato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e se il preponente continuerà a beneficiare, anche dopo la cessazione del rapporto, dell’attività svolta dall’agente.

Inoltre il pagamento dell’indennità deve rispondere ad equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Tale diritto può essere escluso solo in caso di:

  • cessazione del rapporto per inadempimento grave dell’agente;
  • cessazione dovuta a iniziativa dell’agente, salvo che sussista una giusta causa di recesso, circostanze attribuibili al preponente che possano giustificare il recesso, o circostanze attribuibili all’agente quali età, infermità o malattia per le quali non possa essere ragionevolmente chiesta all’agente la prosecuzione della collaborazione;
  • cessione del contratto ad un altro agente con il consenso del preponente.

Anche gli aec, laddove applicabili, prevedono differenti criteri di calcolo e determinazione dell’indennità di fine rapporto, con il conseguente proliferare del contenzioso relativo alla sua esatta  determinazione.

Aspetti pratici e clausole critiche

Nel predisporre un contratto di agenzia, particolare attenzione va prestata a:

  • clausole di esclusiva: sia in capo all’agente che al preponente (che costituiscono un elemento naturale ma non essenziale del rapporto);
  • durata e preavviso di recesso;
  • clausola risolutiva espressa e penali (ferme le problematiche relative alla sua concreta applicazione in base all’evoluzione della giurisprudenza);
  • non concorrenza post-contrattuale, la cui validità è subordinata a limiti temporali (massimo due anni), territoriali e merceologici (anche per queste clausole la giurisprudenza ha avuto un’interessante evoluzione);
  • giudice competente e legge applicabile, qualora si tratti di rapporti transnazionali.

Conclusione

Il contratto di agenzia è uno strumento flessibile e potente per l’espansione commerciale, ma presenta una serie di implicazioni giuridiche che richiedono un’accurata analisi e personalizzazione. La corretta redazione e gestione del contratto è fondamentale per prevenire contenziosi e garantire equilibrio tra le parti. È opportuno utilizzare una consulenza specialistica  non solo nella stesura, ma anche nell’intera fase esecutiva del rapporto, con una visione strategica orientata alla tutela e valorizzazione degli interessi aziendali.”